I due ruoli sono ritenuti incumulabili sia dalla prassi amministrativa degli Enti assicurativi che dalla giurisprudenza in virtù dell’ampiezza del potere di esprimere la volontà sociale.
I due ruoli sono ritenuti incumulabili sia dalla prassi amministrativa degli Enti assicurativi che dalla giurisprudenza in virtù dell’ampiezza del potere di esprimere la volontà sociale.